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Rimangono fermi i diritti, acquisiti dai singoli impiegati in forza di norme precedenti, e quelle indennita', compensi ed altre competenze analoghe a carattere continuativo avute attribuite in ragione dell'appartenenza a determinate amministrazioni od a determinati servizi. Le disposizioni dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1599, sono applicabili anche agli impiegati di cui alla presente legge che siano venuti a trovarsi e si trovino nelle medesime condizioni degli impiegati di cui all'articolo stesso. Agli impiegati che, in applicazione del terzo comma dell'articolo 4, vengano inquadrati in qualifica superiore a quella corrispondente alla posizione gerarchica rivestita nella categoria d'impiego a contratto-tipo d'appartenenza e' attribuito il trattamento economico iniziale inerente alla qualifica di inquadramento. E' tuttavia, riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio previsti dalle vigenti disposizioni, il servizio prestato nel grado ricoperto o nella classe di appartenenza in eccedenza al numero di anni di servizio (nove) prescritto per aver titolo all'inquadramento nella qualifica superiore. Qualora nel compunto dell'anzianita' resti una frazione di tempo inferiore al biennio, tale frazione sara' valutata ai fini del successivo aumento. In ogni altro caso, gli impiegati eventualmente provvisti di trattamento economico complessivo a titolo di stipendio ed eventuali competenze accessorie superiore a quello complessivo corrispondente alla nuova posizione ad essi attribuita in applicazione della presente legge, conservano la differenza a titolo di assegno personale, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo. Tale assegno, per la parte derivante da differenza di stipendio, e' utile a pensione.

Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;350~art6 · fonte del testo