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Alla data dell'entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente ai gradi 9°, 10° e 11° del ruolo archivisti all'estero sara' inquadrato nel nuovo ruolo unico, secondo le norme stabilite dall'art. 8 del decreto 3 dicembre 1923, n. 2960. Ogni disposizione contraria alla presente legge e' abrogata.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1949 al 5 marzo 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-08-01;770~art3 · fonte del testo