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Al personale che consegue la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con stipendio inferiore a quello gia' spettantegli per il grado di provenienza e' attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio gia' goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;626~art15 · fonte del testo