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Il secondo comma dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo risultante dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1964, n. 1249, e' sostituito dal seguente: "I maggiori ed i capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto, rispettivamente, almeno quattro anni e dieci anni di permanenza nel grado. Possono essere, altresi', valutati per l'avanzamento i capitani che abbiano compiuto almeno venti anni di permanenza nei gradi di ufficiale inferiore, esclusi i periodi di interruzione dal servizio".

Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 224/1987

    Questione infondata
    11 giugno 1987

    La disposizione di legge - pur modificata ma tuttavia applicabile 'ratione temporis' al giudizio a quo - che ammette alla valutazione, ai fini dell'avanzamento a maggiore, i capitani con almeno 20 anni di permanenza nei gradi inferiori (accanto ai capitani con almeno 10 anni di permanenza nel grado) - lungi dal realizzare la denunciata violazione del principio di gerarchia e discriminazione in danno di sottufficiali in servizio effettivo che non possono vantare alcun servizio utile precedente - da` rilievo, non irrazionalmente, alla pregressa e prolungata permanenza nei gradi inferiori, in quanto atta ad autorizzare la presunzione di acquisite e qualificanti esperienze ai fini del miglior espletamento dei compiti di ufficiale superiore e, quindi, in vista dell'efficienza e del buon andamento della P.A. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - degli artt. 61 l. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dagli artt. 9 l. 16 novembre 1962, n. 1622, 9 l. 18 novembre 1964, n. 1249 e 2 l. 2 dicembre 1975, n. 626).

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 9 Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito · Art. 6 Modifiche alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622, e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;626~art2 · fonte su Normattiva