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((Costituiscono le entrate dell'Ente:

  • a)il contributo diretto obbligatorio, nella misura di lire 48.000 annue, dovuto da ciascun iscritto sino al compimento del 650 anno di eta'. Detto contributo puo' essere variato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta dell'assemblea nazionale dell'Ente, in relazione alle risultanze della gestione;
  • b)il contributo dell'uno per cento, sul reddito imponibile degli iscritti, accertato per l'anno precedente per l'imposta di ricchezza mobile categoria Cl;
  • c)il contributo derivante dalla apposizione di marca da lire 50 su ogni certificato o attestazione rilasciati dai veterinari per le attivita' di ufficio. Detto contributo non e' dovuto per certificati relativi al trasporto di carne macellata, fresca o comunque conservata, del peso complessivo inferiore ai chilogrammi 50. Devono intendersi compresi fra i certificati od attestazioni, rilasciati per le attivita' di ufficio, quelli previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali, e relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, nonche' quelli previsti dai seguenti regolamenti: regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320; regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994;
  • d)i contributi indiretti sulle macellazioni nella misura di lire 10 per ogni capo bovino, equino e bufalino e di lire 5 per ogni capo suino, ovino e caprino; tali contributi saranno pagati al Comune che, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, provvedera' a versarli all'Ente;
  • e)il contributo derivante dalla apposizione di marca da lire 500 su ogni certificazione o attestazione professionale;
  • f)i redditi patrimoniali dell'Ente;
  • g)le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalita' previe le eventuali autorizzazioni di legge. I contributi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e), sono a carico degli operatori interessati e comunque dei richiedenti)).

Testo in vigore dal 11 novembre 1967 al 27 agosto 1982

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Che cosa è cambiato dal 11 novembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1962 al 11 novembre 1967. 112 parole tolte, 205 parole aggiunte in 7 capoversi.

a) tolto: i contributi diretti obbligatori dovuti dagli iscritti aggiunto: il contributo diretto obbligatorio, nella misura di lire tolto: 36 aggiunto: 48.000 annueaggiunto: , dovuto da ciascun iscritto sino al compimento del 650 anno di eta'. Detto contributo puo' essere variato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta dell'assemblea nazionale dell'Ente, in relazione alle risultanze della gestione;

b) tolto: i contributi indiretti, costituiti aggiunto: il contributo dell'uno per cento, sul reddito imponibile degli iscritti, accertato per l'anno precedente per l'imposta di ricchezza mobile categoria Cl;

aggiunto: c) il contributo derivante dalla apposizione di tolto: marche di lire 150 su tutti i certificati aggiunto: marca da lire 50 su ogni certificato o attestazione rilasciati dai veterinaritolto: , sia per le attivita' tolto: d'ufficio che per le attivita' private. Sono esenti i aggiunto: di ufficio. Detto contributo non e' dovuto per certificati relativi al trasporto di carne macellataaggiunto: , fresca o comunque tolto: preparata aggiunto: conservata, del peso complessivo inferiore ai chilogrammi tolto: 20. I certificati aggiunto: 50. Devono intendersi compresi fra i certificati od attestazioni, rilasciati per le attivita' di ufficio tolto: sonoaggiunto: , quelli previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali, tolto: nonche' aggiunto: e relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, nonche' quelli previsti dai seguenti regolamenti: regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954tolto: , n. 320; regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto … latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994tolto: . L'importo della marca e' compreso nel compenso comunque dovuto ai veterinari, anche per il rilascio dei certificati previsti dall'articolo 61 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche apportate con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854aggiunto: ;

aggiunto: d) i contributi indiretti sulle macellazioni nella misura di lire 10 per ogni capo bovino, equino e bufalino e di lire 5 per ogni capo suino, ovino e caprino; tali contributi saranno pagati al Comune che, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, provvedera' a versarli all'Ente;

tolto: c) la percentuale dell'uno per mille sul reddito imponibile degli iscritti accertato per l'anno precedente per la imposta di ricchezza mobile categoria C/1:aggiunto: e) il contributo derivante dalla apposizione di marca da lire 500 su ogni certificazione o attestazione professionale;

tolto: daggiunto: f) i redditi patrimoniali dell'Entetolto: :aggiunto: ;

tolto: eaggiunto: g) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalita'tolto: , previe le eventuali autorizzazioni di leggeaggiunto: . I contributi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e), sono a carico degli operatori interessati e comunque dei richiedenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-08-18;1357~art16 · fonte del testo