La pensione di vecchiaia o di invalidita' e' fissata in lire 390.000 annue, pagabili in 13 rate mensili uguali e posticipate ed e' riversibile secondo quanto previsto dai successivi articoli. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si siano raggiunte le condizioni richieste, e dopo che l'iscritto o gli aventi diritto abbiano presentato domanda all'Ente.

Testo vigente dal 17 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-18;1357~art21 · fonte del testo