La pensione deve essere richiesta alla Cassa con domanda scritta. La pensione di invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda. La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compia il 650 anno di eta', o, se le condizioni di contribuzione di cui al precedente articolo 13, sono raggiunte dopo il compimento di detta eta', dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' perfezionato il diritto alla pensione. La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato. In caso di ritardata presentazione della domanda sono dovuti gli arretrati senza interessi con un massimo di cinque annualita'. La pensione annua e' pagata in tredici rate uguali: una al principio di ciascun mese e una in occasione delle festivita' natalizie.

Testo vigente dal 27 febbraio 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-02-04;37~art18 · fonte su Normattiva