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L'assemblea nazionale e' composta dai presidenti degli Ordini provinciali dei veterinari. La presidenza dell'assemblea e' assunta dal presidente dell'Ente in carica. L'assemblea nazionale si riunisce, ogni anno, in via ordinaria, su convocazione del presidente, ed in via straordinaria quando se ne ravvisi la necessita' o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti. La convocazione e' fatta mediante avviso a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. L'assemblea nazionale e' legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga la meta' piu' uno dei suoi componenti e in seconda convocazione - che puo' essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e con medesimo invito di questa - quale che sia il numero dei presenti. Ciascun presidente di Ordine provinciale dietro autorizzazione del proprio Consiglio direttivo, puo' delegare per rappresentarlo alle sedute dell'assemblea nazionale, altro iscritto all'albo professionale della Provincia. Ciascun componente dell'assemblea nazionale non puo' avere che una sola delega. Il segretario dell'assemblea nazionale e' il direttore dell'Ente. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti in apposito libro dei verbali. Le deliberazioni dell'assemblea nazionale vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto solo quando riguardino persone. In tal caso le votazioni avvengono con le formalita' indicate nell'articolo 6.
Testo in vigore dal 17 settembre 1962 al 27 aprile 1991
