Il Comitato esecutivo rimane in carica per lo stesso periodo di tempo del Comitato direttivo. Il Comitato esecutivo e' composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dai due membri eletti secondo il disposto dell'articolo 10, dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della sanita'. Il direttore dell'Ente partecipa con voto consultivo.

Testo vigente dal 5 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1417~art13 · fonte del testo