Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 ottobre 1962 al 27 aprile 1982. Leggi il testo vigente →

Su ogni certificato di assistenza ai parto prescritto dal secondo comma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 5 marzo 1937, n. 921, da chiunque rilasciato e dovunque si verifichi il parto, e' obbligatoria l'applicazione della marca previdenziale di lire 500 emessa dall'Ente a norma del successivo articolo 24. Tale marca e' a carico di chi rilascia il certificato di assistenza al parto. Hanno diritto al rimborso le aventi rapporto di impiego con case di cura private ed enti mutualistici ed ospedalieri. Le ostetriche condotte, convenzionate con enti mutualistici e libere professioniste sono tenute ad applicare a loro carico su ogni certificato di assistenza al parto da esse rilasciato la marca di previdenza. Sono esenti i certificati di assistenza al parto rilasciati in favore di partorienti iscritte nell'elenco degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita. In questo caso, al certificato di assistenza al parto dovra' essere allegato un documento rilasciato dal competente ufficio comunale comprovante la iscrizione della assistita in detto elenco.

Testo in vigore dal 5 ottobre 1962 al 27 aprile 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1417~art22 · fonte su Normattiva