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La gestione previdenza e' finanziata con i seguenti mezzi

  • 1)la quota di lire seimila del contributo annuo stabilito nell'articolo 19;
  • 2)i proventi delle marche emesse a norma dello articolo 22;
  • 3)i redditi del patrimonio della gestione;
  • 4)le somme che a qualsiasi titolo pervengono allo Ente senza specificazione della gestione cui attribuirle oltre a quelle specificatamente destinate alla gestione stessa. Il patrimonio costituito dai contributi versati a scopo previdenziale all'Ente prima dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 246, spetta integro alla gestione previdenziale.

Testo in vigore dal 5 ottobre 1962 al 25 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1417~art26 · fonte su Normattiva