I capitali disponibili della gestione previdenza possono essere impiegati:

  • 1)in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati;
  • 2)in acquisto di beni immobili;
  • 3)in mutui fruttiferi garantiti da ipoteca di primo grado;
  • 4)in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera del Comitato direttivo.

Testo vigente dal 5 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1417~art27 · fonte su Normattiva