Altri enti, associazioni e privati, all'infuori di quelli indicati nel decreto di cui all'articolo 22, possono contribuire all'incremento ed al miglior funzionamento delle scuole e degli istituti predetti.
Testo vigente dal 17 luglio 1931
Altri enti, associazioni e privati, all'infuori di quelli indicati nel decreto di cui all'articolo 22, possono contribuire all'incremento ed al miglior funzionamento delle scuole e degli istituti predetti.
Testo vigente dal 17 luglio 1931
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art26 · fonte del testo