Le Casse di risparmio ed i Monti di pieta' che ricevono depositi fruttiferi, possono deliberare, nei limiti degli utili netti determinati per ogni esercizio e non devoluti ai fondi patrimoniali, contributi continuativi per il mantenimento delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione tecnica. Il pagamento dei contributi stessi e' subordinato alla disponibilita' degli utili, ma, salvo le particolari disposizioni statutarie, ha la precedenza su ogni altra elargizione.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art27 · fonte del testo