[1]I contributi che, a norma dello statuto sono dovuti da enti o da privati pel mantenimento di ciascuna scuola o istituto, devono essere versati all'erario, in rate bimestrali posticipate.

[2]Il Ministero dell'educazione nazionale, previa inscrizione nel proprio bilancio dei contributi versati, provvede a somministrarli alla scuola od istituto cui sono destinati, al termine di ciascun trimestre.

[3]I contributi dello Stato sono corrisposti alle scuole e agli istituti in rate trimestrali anticipate.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art28 · fonte del testo