[1]I contributi che, a norma dello statuto sono dovuti da enti o da privati pel mantenimento di ciascuna scuola o istituto, devono essere versati all'erario, in rate bimestrali posticipate.
[2]Il Ministero dell'educazione nazionale, previa inscrizione nel proprio bilancio dei contributi versati, provvede a somministrarli alla scuola od istituto cui sono destinati, al termine di ciascun trimestre.
[3]I contributi dello Stato sono corrisposti alle scuole e agli istituti in rate trimestrali anticipate.
Testo vigente dal 17 luglio 1931
