[1]La direzione didattica e disciplinare delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili e' affidata ad un direttore; quella degli istituti tecnici e delle scuole di magistero professionale per la donna e' affidata ad un preside.

[2]Per le scuole e gli istituti agrari, industriali e nautici il direttore e il preside debbono essere muniti di laurea tecnica.

[3]Il preside ed il direttore sono assistiti dal Collegio, dei professori, nei casi previsti dalle leggi e dallo statuto della rispettiva scuola od istituto.

[4]All'amministrazione delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica provvede un Consiglio d'amministrazione, nel quale sono rappresentati il Ministero dell'educazione nazionale e gli enti e le persone che contribuiscono in notevole misura al mantenimento della scuola od istituto. Il preside o direttore fa, di diritto, parte del Consiglio ed ha voto deliberativo.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art29 · fonte del testo