[1]Le mansioni di servizio sono affidate al personale subalterno (macchinisti, bidelli, custodi, inservienti) il quale, quando non sia a carico degli enti locali, e' assunto come personale non di ruolo, dal Consiglio d'amministrazione della scuola od istituto.
[2]In caso di assoluta necessita', il Consiglio d'amministrazione della scuola od istituto puo', in aggiunta al personale subalterno predetto, e sempre che le disponibilita' del bilancio consentano di sostenere la spesa relativa, assumere in servizio inservienti giornalieri.
[3]Le maestranze necessarie per le officine e le aziende annesse alle scuole ed agli istituti sono costituite da salariati, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114, e del regolamento approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni, riflettenti i salariati temporanei e quelli giornalieri.
[4]Continuano a rimanere a carico dello Stato i macchinisti dei Regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi e Sassari, e i bidelli dei Regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi, Modica e Sassari, col trattamento economico stabilito dalla tabella F, annessa alla presente legge.
Testo vigente dal 17 luglio 1931
