Il personale di ruolo di ogni ordine e grado, escluso quello di cui ai primi tre comma dell'art. 44, addetto alle Regie scuole ed ai Regi istituti di istruzione tecnica, godra', a carico dello Stato, del trattamento di riposo stabilito dal testo unico sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni ed aggiunte.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art50 · fonte del testo