[1]Ai convitti di cui all'articolo 20 e' addetto un personale di vigilanza (censori di disciplina e prefetti di disciplina). Ai prefetti di disciplina ed a censori di disciplina e' fatto il trattamento economico stabilito nell'annessa tabella E.

[2]A tale personale sono applicabili le disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato.

[3]Le norme per l'assunzione del suddetto personale di vigilanza saranno stabilite con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art43 · fonte del testo