[1]Gli impiegati di ruolo che prestano attualmente servizio presso le Regie scuole agrarie medie, con le funzioni di censore di disciplina da un anno almeno, possono, su domanda, essere assunti nel ruolo dei censori di disciplina dei convitti, purche' possiedano uno dei titoli di studio indicati nella lettera b) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, o, altrimenti, appartengano ad un ruolo di gruppo B.

[2]Per il computo dell'anzianita' di servizio, ai fini dell'inquadramento, si applicano le disposizioni del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art73 · fonte del testo