[1]Il servizio prestato dal personale di segreteria, tecnico e di vigilanza presso le scuole pratiche di agricoltura consorziali, a decorrere dal 1° ottobre 1924, e' riconosciuto utile ai fini di pensione.

[2]la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali versera' al Tesoro dello Stato l'importo dei premi pagati, dalla data suindicata, per l'inscrizione del personale predetto, a norma dei decreti che disciplinarono la trasformazione le Regie scuole pratiche di agricoltura in enti consorziali autonomi.

[3]Il servizio prestato dal personale insegnante presso le suddette scuole pratiche a decorrere dal 1° ottobre 1924 e' parimenti riconosciuto utile ai fini di pensione, purche' gli interessati ne facciano domanda entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

[4]L'Istituto nazionale delle assicurazioni versera' al Tesoro dello Stato le riserve matematiche costituite presso di esso per le assicurazioni stipulate nell'interesse degli insegnanti che si siano avvalsi della facolta' di cui al precedente comma.

[5]L'attuale personale inserviente delle stesse scuole pratiche di agricoltura mantiene, ai fini del trattamento di quiescenza, l'iscrizione presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art74 · fonte del testo