[1]Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, saranno stabilite, a complemento delle disposizioni della presente legge, le norme interpretative ed integrative, eventualmente necessarie.

[2]Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano con quelle della presente legge e sono abrogate quelle contrarie.

[3]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare in testo unico tutte le disposizioni relative alla istruzione media tecnica, introducendo, ove occorra, norme integrative ed aggiuntive.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a San Rossore, addi' 15 giugno 1931 - Anno IX

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]Mussolini - Rocco - Mosconi -

[8]Acerbo - Botta - Giuliano.

[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art76 · fonte del testo