[1]L'istituto tecnico ha lo scopo di preparare all'esercizio di alcune professioni e all'esercizio di funzioni tecniche o amministrative nel campo dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

[2]Il corso inferiore (1° quadriennio) e' ad indirizzo generico; il corso superiore (2° quadriennio) e' costituito da una o piu' delle seguenti sezioni:

[3]agraria;

[4]industriale;

[5]nautica;

[6]commerciale;

[7]per geometri.

[8]Il corso inferiore e la sezione o le sezioni del corso superiore, ordinati in unico istituto, assumono la denominazione di Istituto tecnico agrario, industriale, nautico, commerciale, per geometri, a seconda della sezione o delle sezioni del corso superiore esistenti nell'istituto.

[9]La sezione agraria del corso superiore dell'istituto tecnico puo' avere indirizzi specializzati, i quali sono, di regola, i seguenti:

  • a)viticoltura ed enologia;
  • b)olivicoltura ed oleificio;
  • e)frutticoltura, orticoltura e giardinaggio:
  • d)zootecnia e caseificio;
  • e)agricoltura coloniale;
  • f)economia montana;
  • g)tabacchicoltura e tabacchificio.

[10]La sezione industriale del corso superiore dell'istituto tecnico ha indirizzi specializzati che sono, di regola, i seguenti:

  • a)meccanici elettricisti;
  • b)minerari;
  • e)tessili e tintori;
  • d)edili;
  • e)chimici;
  • f)radio-tecnici.

[11]La sezione nautica del corso superore dell'istituto tecnico segue una o piu' delle specializzazioni seguenti:

  • a)capitani;
  • b)macchinisti;
  • c)costruttori.

[12]Le specializzazioni sopra indicate per la sezione agraria possono anche attuarsi mediante corsi della durata di un anno aggiunti alla sezione agraria non avente indirizzo specializzato.

[13]Presso la sezione industriale dell'istituto tecnico possono istituirsi corsi di perfezionamento.

[14]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 7 SETTEMBRE 1945, N. 816)). 6

[15]Le specializzazioni e i corsi di cui ai tre comma precedenti potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'istituto.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816

6

Il D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che la presente abrogazione decorre dall'inizio dell'anno scolastico 1944-45.

Testo vigente dal 29 gennaio 1946

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 gennaio 1946

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1931 al 29 gennaio 1946. 29 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Nel corso superiore di istituto tecnico agrario e industriale e' consentita la istituzione di un anno preparatorio per i licenziati dalle scuole di avviamento al lavoro di corrispondente indirizzoaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 7 SETTEMBRE 1945, N. 816.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che la presente abrogazione decorre dall'inizio dell'anno scolastico 1944-45.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art9 · fonte del testo