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[1]L'istituto tecnico ha lo scopo di preparare all'esercizio di alcune professioni e all'esercizio di funzioni tecniche o amministrative nel campo dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.
[2]Il corso inferiore (1° quadriennio) e' ad indirizzo generico; il corso superiore (2° quadriennio) e' costituito da una o piu' delle seguenti sezioni:
[3]agraria;
[4]industriale;
[5]nautica;
[6]commerciale;
[7]per geometri.
[8]Il corso inferiore e la sezione o le sezioni del corso superiore, ordinati in unico istituto, assumono la denominazione di Istituto tecnico agrario, industriale, nautico, commerciale, per geometri, a seconda della sezione o delle sezioni del corso superiore esistenti nell'istituto.
[9]La sezione agraria del corso superiore dell'istituto tecnico puo' avere indirizzi specializzati, i quali sono, di regola, i seguenti:
- a)viticoltura ed enologia;
- b)olivicoltura ed oleificio;
- e)frutticoltura, orticoltura e giardinaggio:
- d)zootecnia e caseificio;
- e)agricoltura coloniale;
- f)economia montana;
- g)tabacchicoltura e tabacchificio.
[10]La sezione industriale del corso superiore dell'istituto tecnico ha indirizzi specializzati che sono, di regola, i seguenti:
- a)meccanici elettricisti;
- b)minerari;
- e)tessili e tintori;
- d)edili;
- e)chimici;
- f)radio-tecnici.
[11]La sezione nautica del corso superore dell'istituto tecnico segue una o piu' delle specializzazioni seguenti:
- a)capitani;
- b)macchinisti;
- c)costruttori.
[12]Le specializzazioni sopra indicate per la sezione agraria possono anche attuarsi mediante corsi della durata di un anno aggiunti alla sezione agraria non avente indirizzo specializzato.
[13]Presso la sezione industriale dell'istituto tecnico possono istituirsi corsi di perfezionamento.
[14]Nel corso superiore di istituto tecnico agrario e industriale e' consentita la istituzione di un anno preparatorio per i licenziati dalle scuole di avviamento al lavoro di corrispondente indirizzo.
[15]Le specializzazioni e i corsi di cui ai tre comma precedenti potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'istituto.
Testo in vigore dal 17 luglio 1931 al 29 gennaio 1946
