Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1986, N. 194
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Le decorazioni sono conferite annualmente, nel giorno della festa della Repubblica, dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto, per quanto riguarda le persone designate per benemerenze di cui alla lettera a) dell'art. 2, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste. Ciascun anno non possono essere conferite piu' di venticinque decorazioni. Tale limite e' elevato a settantacinque per il primo anno di applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 10 aprile 1952 al 20 dicembre 1952
