Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1986, N. 194
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((Le decorazioni sono conferite dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto, per quanto riguarda le persone designate per benemerenze di cui alla lettera a) dell'art. 2, con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. In ciascun anno non possono essere conferite piu' di 25 decorazioni; tale limite e' elevato a 75 per le decorazioni da conferire entro il 31 dicembre 1952)).
Testo in vigore dal 20 dicembre 1952 al 5 giugno 1986
