Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri
Art. 11 — Corsi di qualificazione
Il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di indire, con suo decreto, corsi di qualificazione professionale per il personale delle due carriere. Gli impiegati ammessi a frequentare i corsi continuano a percepire lo stipendio e ogni altro assegno spettante al personale in servizio. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)).
Testo vigente dal 25 novembre 1973
