Il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di indire, con suo decreto, corsi di qualificazione professionale per il personale delle due carriere. Gli impiegati ammessi a frequentare i corsi continuano a percepire lo stipendio e ogni altro assegno spettante al personale in servizio. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)).

Testo vigente dal 25 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1962-08-01;1206~art11 · fonte su Normattiva