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Il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di indire, con suo decreto, corsi di qualificazione professionale per il personale delle due carriere. Gli impiegati ammessi a frequentare i corsi continuano a percepire lo stipendio e ogni altro assegno spettante al personale in servizio. Al personale dei ruoli di cui alla tabella allegata alla presente legge che abbia in sede di concorso conseguita l'idoneita' in una o piu' lingue straniere diverse da quelle indicate nel bando di concorso o che, successivamente all'inquadramento in ruolo, consegua tale idoneita', a conclusione dei corsi di qualificazione, e' attribuita una indennita' non pensionabile di lire 120.000 annue lorde per ogni idoneita' conseguita.

Testo in vigore dal 21 agosto 1962 al 25 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1962-08-01;1206~art11 · fonte su Normattiva