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L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'Albo, prima del conseguimento del diritto a pensione, ha facolta' di chiedere la liquidazione una tantum dell'importo, senza interessi, dei contributi personali annui da esso versati per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti, ivi compresi quelli eventualmente versati o accreditati a titolo di riscatto ai sensi del successivo articolo 36. L'iscritto che compie il sessantacinquesimo anno di eta' senza aver maturato il diritto a pensione e sia cancellato dall'Albo professionale, puo' chiedere la liquidazione una tantum di una somma pari al montante composto dei contributi personali annuali da esso versati per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti, ivi compresi quelli eventualmente versati o accreditati a titolo di riscatto ai sensi del successivo articolo 36, calcolato al saggio di interesse annuo del 4,25 per cento e aumentato di meta' dell'importo eventualmente accreditatogli in conformita' del successivo articolo 30. In caso di morte dell'iscritto prima del conseguimento del diritto a pensione, i superstiti indicati nel precedente articolo 17 possono chiedere la liquidazione una tantum di una somma determinata con i criteri di cui ai commi precedenti. L'importo di tale somma non puo' essere inferiore a lire cinquecentomila. Nel caso di concorso di piu' superstiti, la divisione dell'indennita' e' fatta per capi; le quote dei minori sono liberamente versate a chi esercita la patria potesta' o la tutela.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1967 al 29 agosto 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-04;37~art20 · fonte su Normattiva