Art. 25 — Delle altre forme di assistenza
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L'assistenza costituita dalle provvidenze indicate alle lettere b) e c) del precedente articolo 21 e' attuata dalla Cassa con deliberazioni della Giunta esecutiva. Ai relativi oneri si fa fronte con la residua parte della aliquota del 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche non destinate all'assicurazione volontaria contro la malattia ai sensi della lettera b), primo comma del precedente articolo 24. Le somme non erogate nell'esercizio sono destinate ad incrementare nell'esercizio successivo l'importo determinato a norma del secondo comma del precedente articolo 21.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1967 al 27 ottobre 1982
