Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 109 — Ricorso alla Corte dei conti

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Contro il provvedimento del Ministro per il tesoro e' ammesso il ricorso alla Corte dei conti, da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento e, nei casi in cui questa venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla data di consegna risultante dallo avviso di ricevimento. La riscossione dell'indennita' una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla Corte dei conti. Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dall'autorita' comunale o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive associazioni assistenziali erette in enti morali, e' esente da spese di bollo e, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, deve essere depositato alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potra' essere riassunto dagli eredi o anche da uno di essi, nelle forme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore. Per la prosecuzione del ricorso da parte degli eredi non si applicano le norme di cui al titolo IV della legge tributaria sulle successioni, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, e relative modificazioni ed aggiunte. ((L'istanza di riassunzione dovra' da uno o piu' eredi del ricorrente essere depositata o spedita a mezzo lettera raccomandata alla Corte dei conti entro e non oltre l'anno dalla data di decesso del ricorrente. Trascorso tale termine senza che da parte degli eredi del ricorrente sia stato provveduto alla riassunzione del ricorso, il giudizio verra' dichiarato estinto. La decisione di estinzione del giudizio sara' pronunciata dalla Corte dei conti in camera di consiglio su istanza del procuratore generale)). Per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso e' validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque lo assista. La persona che validamente sottoscrive il ricorso ai sensi della presente disposizione puo' anche nominare l'avvocato difensore, sia con procura notarile, sia con delega in calce allo stesso ricorso.11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

11

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 19 febbraio 1976 n. 36 (in G.U. 1a s.s. 25/02/1976 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale: a) dell'art. 19, primo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 585 (nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui dispone che il termine per la riassunzione del processo, interrotto a seguito della morte del ricorrente, decorre dall'interruzione anziche' dalla data in cui gli eredi del ricorrente ne abbiano avuto conoscenza; b) dello stesso art. 19, terzo comma, nella parte in cui non prevede che l'istanza del Procuratore generale debba essere notificata agli eredi del ricorrente".

Testo in vigore dal 27 agosto 1971 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art109 · fonte su Normattiva