Art. 114 — Controllo sui provvedimenti emessi dalle Direzioni provinciali del tesoro
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I provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro, a termini della presente legge, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie provinciali dello Stato e della Corte dei conti previsto dallo articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 e successive modificazioni. Sono esclusi dal controllo di cui al precedente comma i provvedimenti emanati in via provvisoria.
Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979
