Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 121 — Abrogazione delle norme nono compatibili

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Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili. Le pensioni, gli assegni e le indennita' di cui alla presente legge sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, sempre che queste non contrastino con quelle della presente legge. Per gli invalidi di guerra restano, tuttavia, in vigore le eccezioni stabilite dall'articolo 26 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178 e successive modificazioni. A decorrere dal 16 gennaio 1968 l'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1967, n. 318, e' soppresso.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art121 · fonte su Normattiva