Art. 17 — Assegni di cumulo
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Nel caso in cui con una invalidita' ascrivibile alla 1° categoria della tabella A coesistano altre infermita', al mutilato o invalido e' dovuto un assegno per cumulo di infermita' non riversibile secondo quanto stabilito e nella misura indicata dall'annessa tabella F. Qualora con una infermita' di 2° categoria coesistano altre infermita' minori, senza pero' che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dall'annessa tabella F-1, una infermita' di la categoria, e' corrisposto un assegno per cumulo non riversibile non superiore alla meta', ne' inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della la categoria e quello della 2ª categoria, in relazione alla gravita' delle minori infermita' coesistenti tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1. L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidita' quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita'.
Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 27 agosto 1971
