Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 agosto 1971 al 1 febbraio 1979. Leggi il testo vigente →

Nel caso in cui con una invalidita' ascrivibile alla 1° categoria della tabella A coesistano altre infermita', al mutilato o invalido e' dovuto un assegno per cumulo di infermita' non riversibile secondo quanto stabilito e nella misura indicata dall'annessa tabella F. Qualora con una infermita' di 2° categoria coesistano altre infermita' minori, senza pero' che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dall'annessa tabella F-1, una infermita' di la categoria, e' corrisposto un assegno per cumulo non riversibile non superiore alla meta', ne' inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della la categoria e quello della 2ª categoria, in relazione alla gravita' delle minori infermita' coesistenti tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1. L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidita' quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita'. ((Quando con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria coesistano due o piu' infermita', l'assegno per cumulo, di cui al primo comma, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidita' coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata alla presente legge. L'eventuale differenza in decimi, di cui al secondo comma, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovra' essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermita' di 1ª categoria e per coesistenza di una infermita' di 2ª categoria. Ove con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria coesistano infermita' ugualmente ascrivibili alla 1a categoria, con o senza assegno di superinvalidita', dovra' tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermita' coesistenti, secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F.))

Testo in vigore dal 27 agosto 1971 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 agosto 1971

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1968 al 27 agosto 1971. 136 parole aggiunte.

… aggiunge a quello per superinvalidita' quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita'. aggiunto: Quando con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria coesistano due o piu' infermita', l'assegno per cumulo, di cui al primo comma, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidita' coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata alla presente legge. L'eventuale differenza in decimi, di cui al secondo comma, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovra' essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermita' di 1ª categoria e per coesistenza di una infermita' di 2ª categoria. Ove con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria coesistano infermita' ugualmente ascrivibili alla 1a categoria, con o senza assegno di superinvalidita', dovra' tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermita' coesistenti, secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art17 · fonte del testo