Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 19 — Perdita totale o parziale dell'organo superstite

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Quando il militare od il civile, gia' affetto per causa estranea alla guerra da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari perda in tutto o in parte per causa di guerra l'organo superstite, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidita' complessiva risultante dalla lesione dei due organi. Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver conseguito pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte l'organo superstite. Le indennita' dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni non di guerra di cui al comma precedente sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dal successivo articolo 35, ovvero sospese e versate in conto entrate del tesoro, ai sensi del penultimo comma dello stesso articolo. Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art19 · fonte su Normattiva