Art. 23 — Indennità di assistenza e di accompagnamento
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[1]Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E annessa alla presente legge e' accordata di ufficio una indennita' per le necessita' di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. L'indennita' e' concessa nelle seguenti misure mensili:
[2]Lettera A......................... L. 84.000 Lettera A-bis n. 1..................... L. 72.000 Lettera A-bis n. 2 e n. 3................. L. 51.500 Lettera B......................... L. 45.000 Lettera C......................... L. 40.000 Lettera D......................... L. 35.000 Lettera E......................... L. 30.000 Lettera F......................... L. 25.000 Lettera G......................... L. 20.000 Per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti l'indennita' e' stabilita nelle seguenti misure mensili:
[3]Lettera A......................... L. 81.000 Lettera A-bis n. 1..................... L. 69.000 Lettera A-bis n. 2 e n. 3................. L. 48.500 Lettera 1 B........................ L. 42.000 Lettera C......................... L. 37.000 Lettera D......................... L. 32.000 Lettera E......................... L. 27.000 Lettera F......................... L. 22.000 Lettera G......................... L. 17.000 I pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alle lettere A; A-bis nn. 1), 2), comma secondo, 3); B nn. 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare. In tale ipotesi viene operata sull'importo dell'indennita' di cui al presente articolo una riduzione di lire 17.000, per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e di lire 20.000 negli altri casi. Nessuna riduzione e' operata sull'indennita' spettante agli invalidi di cui alle lettere A; A-bis n. 1), nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare. L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennita' e' corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido. Nel caso in cui l'ammissione in detti Istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.
Testo in vigore dal 27 agosto 1971 al 28 marzo 1975
