Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 24 — Aumenti di integrazione per gli invalidi di 1° categoria

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 agosto 1971 al 1 febbraio 1979. Leggi il testo vigente →

((L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

  • a)di lire 72.000 per la moglie convivente;
  • b)di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finche' minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile)). Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni purche' siano riconosciuti, in sede di accertamenti sanitari, comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro. Nel caso di inabilita' temporanea l'aumento e' accordato nei termini e con le modalita' stabilite dai primi tre commi dell'articolo 13 della presente legge. L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di eta'. Agli effetti del presente articolo, sono parificati ai figli legittimi, i figli legittimati per susseguente matrimonio. L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per decreto, per i figli naturali riconosciuti nonche' per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purche' l'adozione o l'affiliazione sia avvenuta prima del compimento del 600 anno di eta' da parte dell'invalido. Se la domanda di cui al primo comma del presente articolo sia presentata oltre un anno dal giorno in cui e' sorto il diritto, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di la categoria. I titolari di piu' pensioni di guerra possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione od assegno di prima categoria, con o senza superinvalidita', l'aumento di integrazione, di cui alla lettera b) del primo comma, e' concesso ad uno solo di essi. Alla concessione degli aumenti di integrazione di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Testo in vigore dal 27 agosto 1971 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art24 · fonte su Normattiva