Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 39 — Estensione delle disposizioni, di cui al precedente articolo 38, ad altri soggetti

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Le norme di cui all'articolo 38 si applicano altresi' ai dipendenti di tutti gli enti per i quali sia ammesso, dalle norme vigenti, il riparto delle spese per le pensioni tra essi e lo Stato, in dipendenza dei servizi a quelli e a questo rispettivamente prestati, agli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara nonche' a tutti gli iscritti ai fondi e trattamenti di previdenza costituiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in virtu' di disposizioni legislative e regolamentari, ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra l'istituto e l'ente o l'azienda da cui gli iscritti dipendono. Le stesse norme si applicano alle varie categorie di personale iscritto agli Istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale competente del Ministero del tesoro e ai dipendenti dello Stato iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Se gli enti, amministrazioni o istituti, di cui all'articolo 38 ed ai commi precedenti, siano tenuti a corrispondere solamente una indennita' per una volta tanto, per gli effetti del presente articolo si provvede alla sua valutazione in rendita vitalizia o temporanea in base alle apposite tabelle annesse alle leggi e ai regolamenti delle singole gestioni o delle gestioni affini.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art39 · fonte del testo