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Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 4 — Stato di prigionia di guerra

Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.

Abrogato dal 1 febbraio 1979

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2 versioni dal 1968

versione dal 6 aprile 1968versione dal 1 febbraio 1979
1968oggi
  1. 1 febbraio 1979 — oggiabrogatoper 48 anni
  2. 6 aprile 1968 — 1 febbraio 1979testo originarioper 11 anni

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art4 · fonte su Normattiva

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Riferimenti normativi

  • Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
  • Titolo I – Dei soggetti del diritto a pensione di guerra
  • Artt. 1–10
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Norme correlate

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