Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 4 — Stato di prigionia di guerra

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La morte o l'invalidita' determinate da ferite, lesioni o infermita', riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria. Per il conferimento della pensione, assegno o indennita' di guerra al militare che sia caduto prigioniero, e' sempre necessario il parere della competente Autorita' militare. Le pensioni o gli assegni possono anche essere conferiti in via provvisoria salvo revoca quando il Ministero competente dichiari che il militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili a titolo di dolo o colpa grave.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art4 · fonte su Normattiva