Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 46 — Assegno di previdenza alla vedova

Alla vedova, alla vedova assimilata, in possesso di pensione di guerra di cui alle tabelle G ed I, e' concesso, a domanda, un assegno di previdenza di annue lire 114.000 quando abbia raggiunto il 600 anno di eta' o, anteriormente, qualora sia o divenga comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro e si trovi nelle condizioni economiche previste dall'articolo 20. Nel caso che l'invalidita' sia temporanea si applicano le norme di cui al quinto comma del successivo articolo 48. L'assegno decorre dal compimento dell'eta' di cui al primo comma del presente articolo. Qualora la domanda venga presentata dopo un anno dal compimento dell'eta' di cui al precedente comma ed in caso d'inabilita' a proficuo lavoro, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero, l'Amministrazione centrale del tesoro. Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalita' di cui all'ottavo e nono comma dell'articolo 20. I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro o, se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le autorita' consolari, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura piu' favorevole.13

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

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con decorrenza dal 1 gennaio 1979

Il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ha disposto (con l'art. 133, comma 3) che a decorrere dal 1 gennaio 1979, data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C, E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, e' soppresso l'assegno di previdenza di cui agli articoli 20, 46, 54, 60, 65 e 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto conglobato rispettivamente nelle tabelle C, G, M, N ed S allegate al presente testo unico.

Testo vigente dal 1 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art46 · fonte su Normattiva