titolo V — DEI I DIRITTI DELLA VEDOVA, DEL VEDOVO E DEGLI ORFANI
- Art. 42 — Diritto a pensione della vedova e della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra
- Art. 43 — Trattamento speciale per le vedove ed i figli di invalidi di prima categoria
- Art. 44 — Diritto a pensione della vedova e data del matrimonio
- Art. 45 — Vedove ed orfani dei soggetti di cui agli articoli 37, 38 e 39
- Art. 46 — Assegno di previdenza alla vedova
- Art. 47 — Capitale vedovile
- Art. 48 — Coesistenza di figli con la vedova
- Art. 49 — Integrazione della pensione della vedova in caso di coesistenza di prole
- Art. 50 — Diritto a pensione dei figli in mancanza della vedova o del vedovo. Cumulabilità delle pensioni spettanti agli orfani per la perdita di entrambi i genitori a causa della guerra)
- Art. 51 — Figli con diritto a pensione inabili al lavoro
- Art. 52 — Figli equiparati ai legittimi
- Art. 53
- Art. 54 — Assegno di previdenza agli orfani
- Art. 55 — Estinzione del diritto dei figli
- Art. 56 — Concorso nella pensione della vedova e dei figli separati
- Art. 57 — Vedova priva di patria potestà - Poteri del giudice tutelare nello stabilire la misura del riparto della pensione)
- Art. 58 — Devoluzione od accrescimento della pensione fra vedova ed orfani
- Art. 59
- Art. 60
- Art. 61 — Decorrenza della pensione
- Art. 62 — Equiparazione alla vedova del vedovo di donna morta a causa della guerra
- Art. 63 — Estensione in favore degli orfani maggiorenni studenti universitari dei benefici assistenziali previsti per gli orfani minorenni)