Art. 47 — Capitale vedovile
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La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione. Tuttavia ha diritto di conseguire un capitale pari a: sette annualita' della pensione vedovile di guerra, contemplata nell'annessa tabella G, se alla data del nuovo matrimonio non abbia oltrepassato i 25 anni; sei annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 25, ma non i 30 anni; cinque annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 30, ma non i 35 anni; quattro annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 35, ma non i 40 anni; tre annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 40, ma non i 50 anni; due annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato il 50° anno di eta'. La domanda per ottenere il capitale di cui sopra deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio o della consegna del libretto di pensione, se il matrimonio e' avvenuto anteriormente. Alla liquidazione del beneficio di cui al presente articolo provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro.
Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 17 luglio 1975
