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La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione. Tuttavia ha diritto di conseguire un capitale pari a: sette annualita' della pensione vedovile di guerra, contemplata nell'annessa tabella G, se alla data del nuovo matrimonio non abbia oltrepassato i 25 anni; sei annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 25, ma non i 30 anni; cinque annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 30, ma non i 35 anni; quattro annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 35, ma non i 40 anni; tre annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 40, ma non i 50 anni; due annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato il 50° anno di eta'. La domanda per ottenere il capitale di cui sopra deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio o della consegna del libretto di pensione, se il matrimonio e' avvenuto anteriormente. Alla liquidazione del beneficio di cui al presente articolo provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 17 luglio 1975

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 184/1975

    Ha colpito questo articolo
    8 luglio 1975

    È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, legge 10 agosto 1950, n. 648, "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra" e del corrispondente art. 47, primo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313, "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", nella parte in cui stabiliscono che la vedova che passi ad altre nozze perda la pensione per il solo fatto del matrimonio anche se il marito non fruisce di reddito assoggettabile alla imposta complementare. Secondo la giurisprudenza della Corte dei conti le nuove nozze per quanto riguarda il vedovo, non possono essere prese in considerazione in sé, ma solo in quanto influiscono sulle di lui condizioni economiche, come esplicitamente previsto dal quinto comma dell'art. 62, legge 18 marzo 1968, n. 313, il quale stabilisce che il vedovo che passa a nuove nozze perde il diritto a pensione se contrae matrimonio con donna che fruisce di reddito assoggettabile all'imposta complementare. La disciplina differenziata prevista, per la vedova - che, in base agli artt. 59, primo comma, legge 10 agosto 1950, n. 648, e 47, primo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313, perde il diritto a pensione per il solo fatto del matrimonio, a prescindere dall'accertamento delle condizioni economiche del marito - non è giustificata da una diversità obiettiva delle situazioni dei due coniugi e neppure dalla situazione conseguente alle nuove nozze per ciò che ciascun coniuge, qualunque sia il sesso, è tenuto, nei confronti dell'altro, agli stessi obblighi sul piano patrimoniale (sent. n. 133 del 1970).

    Art. 47 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art47 · fonte su Normattiva