Art. 47 — Capitale vedovile
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La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione. Tuttavia ha diritto di conseguire un capitale pari a: sette annualita' della pensione vedovile di guerra, contemplata nell'annessa tabella G, se alla data del nuovo matrimonio non abbia oltrepassato i 25 anni; sei annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 25, ma non i 30 anni; cinque annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 30, ma non i 35 anni; quattro annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 35, ma non i 40 anni; tre annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 40, ma non i 50 anni; due annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato il 50° anno di eta'.10 La domanda per ottenere il capitale di cui sopra deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio o della consegna del libretto di pensione, se il matrimonio e' avvenuto anteriormente. Alla liquidazione del beneficio di cui al presente articolo provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
10La Corte Costituzionale, con sentenza 27 giugno-8 luglio 1975 n. 184 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1975, n. 188) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47, primo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313 "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", nella parte in cui stabilisce che la vedova che passi ad altre nozze perde la pensione per il solo fatto del matrimonio anche se il marito non fruisce di reddito assoggettabile alla imposta complementare.
Testo in vigore dal 17 luglio 1975 al 1 febbraio 1979
