Art. 58 — Devoluzione od accrescimento della pensione fra vedova ed orfani
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979. Leggi il testo vigente →
In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o degli orfani, la pensione vedovile e le quote degli orfani si devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni concernenti l'aumento di integrazione di cui all'articolo 49, dal giorno successivo a quello della morte o dal giorno della perdita del diritto stesso. Alla devoluzione ed all'accrescimento della pensione e delle quote di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, in conformita' alle norme del comma precedente.
Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979
