Art. 49 — Integrazione della pensione della vedova in caso di coesistenza di prole
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 61, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 49, comma primo, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui escludono il diritto all'integrazione spettante sulla pensione di guerra al genitore superstite per le figlie, quando queste ultime non siano nubili - per il dubbio che ciò realizzi un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei genitori con figli maschi, cui l'integrazione spetta comunque (sussistendo le altre condizioni, quali minore età, inabilità, ecc.) ancorché questi ultimi non siano celibi - postoché, nelle more del giudizio è sopravvenuto il d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, il quale, innovando la normativa impugnata, ha eliminato le discriminazioni a danno delle figlie non nubili in tema di integrazione della pensione di guerra spettante alla vedova (art. 43, d.P.R. 915/1978), e la nuova disciplina si applica a tutte le pensioni di guerra il cui diritto sia sorto per fatti avvenuti dal 29 settembre 1911 (art. 133 d.P.R. citato), per cui si rende necessario accertare, alla stregua della nuova normativa, se la questione prospettata sia tuttora rilevante.
Art. 3 cost. · Art. 49 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1968
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art49 · fonte su Normattiva