Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 6 — Esclusione per dolo, colpa grave o cause naturali

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Non spetta pensione, assegno o indennita', nei casi in cui la invalidita' o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare, oppure quando derivino da fatti che non abbiano relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra. Non hanno relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermita' dovute ai comuni fattori etiologici, che si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorche' il militare non si fosse trovato in servizio. Per il diniego del diritto a trattamento pensionistico in applicazione del presente comma e' sempre necessario il parere della commissione medica superiore di cui al successivo art. 94.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art6 · fonte del testo