[1]dell'indennita' in caso di dolo o di colpa grave imputabile alla ferrovia

[2]In tutti i casi in cui il ritardo nella riconsegna, la perdita totale o parziale, o l'avaria del bagaglio siano causati da dolo o da colpa grave imputabile alla ferrovia, questa deve risarcire completamente l'avente diritto del danno provato. In caso di colpa grave, la responsabilita' e' tuttavia limitata al doppio dei massimali previsti negli articoli 30, 31 e 32.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art33 · fonte su Normattiva