Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Art. 6 — Esclusione per dolo, colpa grave o cause naturali
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
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2 versioni dal 1968
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art6 · fonte su Normattiva